C’era una volta in Italia: Airbnb come il proibizionismo USA!

Gli emendamenti presentati alla legge di bilancio 2019 inerenti la Locazione Turistica prefigurano l’impossibilità materiale di praticarla, forse ci vogliono tutti fuorilegge come in America il secolo scorso, ma lì almeno oltre a giocare a guardie e ladri si ballava e si rideva…qui manca solo che venga richiesta la certificazione di razza ariana per i locatori ed il diritto per i senatori della repubblica al Jus Primae Noctis con le Host più avvenenti.

Suggerisco di documentarvi leggendo fino in fondo gli emendamenti presentati in queste ore al Senato e prendere nota del presentatore e del suo partito per non scordare di votarli alle prossime elezioni. (senatore Andrea De Bertoldi)

Emendamento 1274

33-bis – I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

Esistono il CIR regionale, il registro comunale, il registro dell’ufficio imposte di soggiorno, quello presso il Ministero dell’Interno uno in più non sarà un problema ma me ne sfugge l’utilità.

33-quater Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti 1 contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma bis, che deve contenere almeno:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l’attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all’articolo 109 del regio decreto n, 773 del 1931;
  • la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l’esercizio dell’attività, comprensiva di comune , via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse m gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
  • la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano 1 dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
  • la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l’indicazione del numero di camere e di posti letto;

Tutti questi dati e procedure sono già oggi richiesti all’atto della comunicazione di inizio attività o comunque per la registrazione all’imposta di soggiorno, alla regione ed in Questura e durante l’esercizio della Locazione Turistica stessa. Mi sembra eccessivo però oltre all’indirizzo stradale la richiesta delle coordinate di geolocalizzazione e, trattandosi di abitazione privata, il nome sul citofono.

  • l’attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

I requisiti di civile abitazione e la loro certificazione sono già obbligatori da un decennio per tutti e senza di essi non si può nemmeno fare una compravendita di immobile. Ugualmente è naturale che si debbano applicare le disposizione di prevenzione incendi per le civili abitazioni.

  • gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso 1 clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell’alloggio;

In molte Regioni questa polizza è già obbligatoria e comunque si tratta di una esigenza condivisa da tutti gli operatori, piuttosto in alcune città come Milano viene riconosciuta come valida la stessa polizza responsabilità civile di Airbnb.

    • i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell’unità abitativa;
  • l’attestazione dell’assenso del proprietario dell’unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l’attività. 
  • l’attestazione dell’assenso del condominio in cui si svolge l’attività.

Questo mi sembra onestamente eccessivo proprio perché trattandosi di attività saltuaria di volta in volta il proprietario può affidare la ricezione dell’ospite a parenti o amici ma una volta che siano rispettate le esigenze GDPR sull’accesso ai dati sensibili degli ospiti non vedo l’esigenza da parte dell’amministrazione di entrare nel merito di rapporti tra privati e tantomeno rispetto al condominio che ha già le sue risorse legali per salvaguardare i propri diritti.

33-quinques – I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 33-bis:

  • non devono utilizzare, nella denominazione, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività;
  • devono inserire nella denominazione, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura ”alloggio privato non professionale”, l’esatta ubicazione dell’alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.

Anche qui mi sembra che siamo più orientati ad una normativa di tipo sovietico anni ’60 che al rispetto dell’iniziativa privata del XXI secolo, perché non scordiamoci che stiamo parlando di attività di privati cittadini con altri privati cittadini.

33-sexies – La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l’attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all’atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell’attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

33-septies – I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l’applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter dall’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all’obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediali e i sistemi di prenotazione che omettano l’applicazione delle suddette disposizioni.

Al di là dell’esigenza anche qui più sovietica che anglosassone di stabilire prima ancora che esista la legge già il tipo e l’importo della sanzione, ci viene naturale la domanda se come Pollicino si sia persa nel bosco  la Locazione Turistica ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431…

Emendamento 1279

33-bis – Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

Periodicamente si prova ad inserire nella normativa della Locazione Turistica la prevenzione incendi del ricettivo o le norme per l’accesso disabili… stiamo parlando di civili abitazioni e quanto viene qui richiesto come obbligo deve infine valere per tutte o per nessuna. Non è pensabile che la prevenzione incendi valga per le locazioni sotto i trenta giorni ma non per quelle di quattro anni. Le leggi dai tempi dello sceriffo di Nottingham e di Robin Hood non devono essere punitive ma costruttive… e questo non mi sembra il caso

33-ter – Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell’alloggio.

33-quater – Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

  • dell’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • dell’applicazione dell’imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;
  • del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi;

Queste imposte sono già previste in ogni comune secondo la sua propria normativa e rientrano appunto nelle leggi locali non è comprensibile il loro richiamo in una legge di bilancio nazionale, piuttosto ci chiediamo cosa centrino in questo contesto le modalità di contratto SIAE e la RAI, perché allora non SKY e Telecom?

  • della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
  • delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

Il Regio Decreto oggi rientrante nel TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) è già applicato da vent’anni alle locazioni turistiche e l’invio dei flussi turistici è ormai prassi praticamente ovunque.

 33-quinques – Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all’esercizio dell’attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall’autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (non la polizia municipale) hanno sempre e comunque diritto all’accesso alle abitazioni private (non alla perquisizione per la quale occorre un mandato del giudice), è quindi incomprensibile che venga espresso in questo contesto come fosse una minaccia rivolta ai locatori piuttosto che il comma di un articolo di legge.

Emendamento 1288

33-bis – Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell’ambito dell’attività di impresa.

Perché 8 e non dieci o cinque? Che significato ha esprimere un limite ai diritti dei privati cittadini ed alla proprietà privata privo di qualunque motivazione? Il diritto di ospitalità è tale in ogni Paese del Mondo, entrare nello specifico dell’utilizzo che le persone possono fare dei propri beni suscita imbarazzo e preoccupazione. Possibile che chi esprime questi propositi non sia consapevole che tutti noi ci vediamo semplicemente una difesa della categoria di alberghi e B&B esistenti. Mi ricorda l’ultimo soldato giapponese rimasto a difendere l’atollo del Pacifico perché dopo dieci anni nessuno gli aveva ancora detto che avevano perso la guerra.

33-ter – La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l’insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

Più che prestazione alberghiera sarebbe più elegante e coerente chiamarla “attività ricettiva” comunque credo che sia già oggi così come esprime questo comma.


Mi permetto di aggiungere che sul rispetto e l’applicazione della legge ho personalmente costruito una professione e scritto un libro di duecentocinquanta pagine, perché credo fortemente in un Paese diverso da quello che viene descritto in questa proposta. Chiediamo a quanti credono come noi nell’opportunità economica e sociale della Locazione Turistica di non accettare questa criminalizzazione da bar sport, anzi lanciamo questa sfida: votiamo per il primo politico che faccia una legge sensata che permetta  ai cittadini di esercitare il diritto di ospitalità nella propria casa se ci si riesce guadagnandoci anche quattro soldi e pagandoci le tasse.

Chi ci sta alzi la mano!

Per consultare tutti gli emendamenti della Commissione del Senato relativi al DDL n. 981: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=51034

1 Comment

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    Anonimo 29 Dicembre 2019 (19:46)

    Non vogliono che la gente fitti la stanza su airbnb, si vede che Federalberghi non vuole concorrenti, e il governo non vuole che il privato guadagni due soldi mediante la libera iniziativa, semplice.